home page
 Area Riservata
  
  Attivazione Codice
  Attivazione e-learning
  Password Dimenticata?
 La Legge
  Codice della Privacy
  Autorizzazioni Generali
  Provvedimenti Generali
  Trasferimento dati
  Direttive UE
  Riepilogo delle Sanzioni
  Riepilogo Scadenze
  Guida alla Notificazione
 Ricerca Avanzata

 CERCA 
 Utility
  Glossario
  Contatta il Garante
  Indirizzi utili
  link utili
  Privacy Policy

   Autorizzazioni Generali

 

  Autorizzazione generale n. 1/2002 del 31 gennaio 2002 - trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 , finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, alle condizioni di seguito indicate. 1) Ambito di applicazione. La presente autorizzazione è rilasciata: a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lett. b) e c); b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai  [continua...]
 

  Autorizzazione generale n. 2/2002 del 31 gennaio 2002 - trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Il Garante per la protezione dei dati personali autorizza a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità; b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche per il  [continua...]
 

  Autorizzazione generale n. 3/2002 del 31 gennaio 2002 - trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni

Il Garante per la protezione dei dati personali autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all’articolo 22, comma 1, della legge n. 675/1996 da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, alle condizioni di seguito indicate. 1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento. La presente autorizzazione è rilasciata: a) alle associazioni anche non riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 1 bis, come introdotto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.135/1999 , i partiti e i movimenti politici, le associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati, le associazioni di categoria, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché  [continua...]
 

  Autorizzazione generale n. 4/2002 del 31 gennaio 2002 - trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti

Il Garante per la protezione dei dati personali autorizza i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a trattare i dati sensibili di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 , secondo le prescrizioni di seguito indicate. 1) Ambito di applicazione. L’autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, anche in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza. Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali  [continua...]
 

  Autorizzazione generale n. 5/2002 del 31 gennaio 2002 - trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari

Il Garante per la protezione dei dati personali autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 , fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate. CAPO I. Attività bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di fondi, del settore turistico, del trasporto 1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione: a) imprese autorizzate all’esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa; b) società ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza; c) società ed altri organismi di intermediazione finanziaria,  [continua...]
 

  Autorizzazione generale n. 6/2002 del 31 gennaio 2002 - trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati

Il Garante per la protezione dei dati personali autorizza gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 , secondo le prescrizioni di seguito indicate. 1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento. La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni). Il trattamento può essere effettuato unicamente: a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio  [continua...]
 

  Autorizzazione generale n. 7/2002 del 31 gennaio 2002 - trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici

Il Garante per la protezione dei dati personali autorizza i trattamenti di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, per le rilevanti finalità di interesse pubblico di seguito specificate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 675/1996 e secondo le seguenti prescrizioni: CAPO I. RAPPORTI DI LAVORO 1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento. L’autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che: a) sono parte di un rapporto di lavoro; b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee; c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi  [continua...]
 

  Deliberazione del Garante del 24 giugno 2003 - Differimento dell'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (Pubblicata sulla G.U. n. 191 del 19 Agosto 2003)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Viste le autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002 e 7/2002 rilasciate il 31 gennaio 2002 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002, e in scadenza al 30 giugno 2003; viste, altresì, le autorizzazioni in scadenza alla medesima data rilasciate su richiesta di singoli titolari del trattamento in casi particolari; Delibera di differire sino al 30 giugno 2004 l'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002 e 7/2002 rilasciate il 31 gennaio 2002 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e  [continua...]
 


  indietro
rss feed - ©2005 Metis Lab s.r.l. - all rights reserved - by Metis Lab s.r.l.